Pensioni: Rivalutazione ma non troppo

L’Inps ha pubblicato i rinnovi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2020, confermando a + 1,1% l’indice di rivalutazione definitivo per il 2019, mentre a + 0,4% quello previsionale per l’anno 2020.

Come abbiamo evidenziato in più occasioni, l’Istituto previdenziale, prima della pubblicazione della legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) e al fine di emettere in tempo, con la rata di gennaio 2020, i mandati di pagamento delle pensioni con i nuovi importi, ha indicato le percentuali di rivalutazione secondo quanto stabilito dalla precedente legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, c. 260 della L. 145/2018) attribuendo, in particolar modo, il 100% ai trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo Inps e il 97% a quelli tra tre e quattro volte il trattamento minimo. Successivamente, la legge 160/2019 (art. 1 comma 477) ha introdotto per gli anni 2020-2021 una modifica della disciplina in materia di perequazione automatica estendendo il 100% anche ai trattamenti di importo complessivo fino a 4 volte il trattamento minimo Inps.

Di conseguenza, prossimamente l’ente di previdenza provvederà al conguaglio degli importi effettivamente dovuti per i trattamenti pensionistici che si collocano tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo. Di seguito riportiamo gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali per il 2020 rivalutati:

  • Trattamento minimo = € 515,07 (incremento di € 2,06) corrispondente a € 6.695,91 lordi annui;
  • Trattamento minimo con incremento di cui all’art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 (soggetti disagiati) = € 651,51.

Pensioni superiori al Trattamento Minimo Inps, l’adeguamento è riconosciuto per fasce nella misura del:

  • 100% per trattamenti pensionistici complessivamente fino a quattro volte il minimo Inps (da € 0 a € 2.052,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino ad € 2.060,26;
  • 77% (= 0,308% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il minimo Inps e fino a 5 volte il trattamento minimo (da € 2.052,05 a € 2.565,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.572,95.

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