Pensioni ai superstiti e limiti di cumulo: le novità

pensione ai superstiti

Una sentenza della Corte costituzionale ha precisato le norme della reversibilità in caso di redditi aggiuntivi

Sulle pensioni ai superstiti una circolare Inps ha accolto, alcune settimane fa, le indicazioni della sentenza numero 162/202 della Corte costituzionale. La comunicazione da parte di Inps è la circolare 108 del 22 dicembre, l’argomento è la definizione dei limiti di cumulo tra la pensione di reversibilità ed eventuali redditi aggiuntivi del vedovo o della vedova. La pronuncia della Corte Costituzionale trova origine dalla situazione di una titolare di pensione di reversibilità che si è vista applicare dall’Inps, in osservanza dei parametri imposti dalla legge – la L. 335/95 -, decurtazioni della pensione in misura superiore ai redditi effettivamente percepiti.

La Corte costituzionale ha, dunque, ribadito la validità delle norme che, tenendo conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato in virtù della disponibilità di un reddito aggiuntivo, stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito. Al tempo stesso, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata, ma solo fino a concorrenza dei redditi stessi.

Nella circolare 108 Inps ha dato regole per le nuove pensioni ai superstiti e per il riesame delle pensioni e delle decurtazioni già imposte. La ricostituzione/riliquidazione delle pensioni deve essere operata d’ufficio dall’Inps, ma in tutti i casi è bene rivolgersi agli uffici del nostro Patronato Inas, sia per la verifica dell’eventuale diritto al ricalcolo dell’importo, sia per la presentazione della domanda di ricostituzione.

Per approfondire:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.12.circolare-numero-108-del-22-12-2023_14390.html