Decreto “Rilancio”: I provvedimenti che aiutano le famiglie

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nel provvedimento troverete una serie di misure a sostegno delle famiglie italiane, che non solo rafforzano e prolungano molti interventi del decreto “Cura Italia”, aiutando i genitori lavoratori, ma introducono nuovi strumenti come il Reddito di Emergenza, destinato ai nuclei familiari più fragili e importanti stanziamenti per allargare le tutele sociali, affinché l’emergenza non pesi sulle famiglie e sulle condizioni di vulnerabilità.

Famiglia: Specifici congedi per i dipendenti (Art.72) per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 percento della retribuzione. La norma prevede ancora che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il bonus baby sitting sale da 600 a 1.200 euro e per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico aumenta da 1.000 a 2.000 euro. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

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