Aggiornamenti da INAS: congedi parentali straordinari in tempi di corona virus

Per l’anno in corso, in particolare a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza alla sospensione scolastica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico periodo di congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, per accudire i figli di età non superiore ai 12 anni.

Durante tale periodo di congedo, ai lavoratori è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Viene, inoltre, previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale “ordinario” e i periodi di congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili in situazione di gravità fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione scolastica, sono convertiti nel “congedo parentale straordinario COVID-19” ora previsto, con diritto alla relativa indennità maggiorata del 50%, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale “ordinario” o “prolungato per figli disabili”.

La fruizione del “congedo parentale straordinario COVID-19” è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, occorre precisare che il limite di età dei 12 anni, previsto per la generalità dei figli, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata hanno diritto a fruire durante questo periodo di sospensione delle attività scolastiche, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno “specifico congedo straordinario COVID-19”, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità.

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