Pensione anticipata per lavori faticosi: chiarimenti dall’INPS

Con il messaggio del 19 marzo 2021, l’INPS riepiloga i requisiti e la procedura per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai sensi del Dlgs n. 67/2021 da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Tra i destinatari del beneficio, ricordiamo brevemente le seguenti categorie di lavoratori:

  1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6;
  2. Lavoratori notturni a turni, occupati per un numero di giorni lavorativi variabile e i Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Anche per queste categorie di lavoratori, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico si può conseguire ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Alla domanda, da trasmettersi in via telematica, deve essere allegata la documentazione minima prevista dalla legge e dalle disposizioni amministrative.

Il ritardo nella presentazione della domanda comporta il differimento della decorrenza della prestazione:

– di un mese in caso di ritardo entro un mese,

– di due mesi per il ritardo che vada oltre un mese ed entro tre mesi,

– di tre mesi per ritardo di oltre tre mesi.

L’INPS comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva poiché l’efficacia del provvedimento è subordinata all’effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.

Gli interessati per verificare la propria posizione e presentare l’eventuale domanda possono rivolgersi al Patronato INAS-CISL.

Scarica la comunicazione dell’INPS